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  domenica 5 settembre 2010 Registrazione 
 Proposta Al Sindaco Del Comune di Soragna Riduci

Il Sottostante regolamento è stato inviato al sindaco del Comune di Soragna a marzo 2005,..... ma ad oggi non è stato ancora approvato!!!!!

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la tutela ed il benessere degli animali

Art. 1-  Profili istituzionali

1        Il Comune di Soragna, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente

 

2        Il Comune riconosce alla specie animali diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie  caratteristiche biologiche/etologiche.

 

3        Il Comune di Soragna individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

 

4        Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute  pubblica e l’ambiente,  il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

 

5        Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

 

Art. 2  Valori etici e culturali

  

1   Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e delle promozioni di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

 

2        Il Comune di Soragna opera affinché sia promosso un sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

 

ART. 3   COMPETENZE DEL SINDACO

 

1                   Ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1979 al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimento applicativi.

 

2                   Il sindaco nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso specie animali escluse dell’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente alla stato libero nel territorio del Comune di Soragna.

 

 

3                   Il sindaco istituisce una consulta composta dalle associazioni, enti e ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione  del Regolamento.

 

ART. 4  TUTELA DEGLI ANIMALI

 

1                   Il Comune in base alle norme vigenti, promuove e disciplina

la tutela degli animali, condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza,  sevizie  ed il loro abbandono, i combattimenti clandestini ed ogni tipo di competizione violenta con l’utilizzo di animali.

2                   Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere tutti gli

gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

 

 

Titolo  II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 5 -  Definizioni

 

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tute le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d’affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia tenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

 

3                   La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse

della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed intervertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indispensabile dello Stato, come specificato dall’art. 826 de C.C e dagli artt. 1e2 della L.11febbraio1992 n°157

 

Art. 6 -   Ambito di applicazione

 

Le norme del presente regolamento riguardano tutte le specie  di animali     che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Soragna

ART. 7- ESCLUSIONI

 

1 Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

 

a)                            alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad

esso connesse

 

     b)           alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo    

                    è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in

                    particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;

 

     c)            alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che   la

detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della     normativa vigente sulla caccia.

 

d)                         alle attività di disinfezione e derattizzazione.

 

TITOLO III -  DISPOSIZIONI GENERALI

                           

ART. 8 – Detenzione di animali

 

1       Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme che

garantiscono il suo benessere fisiologico ed etologico.

     

2       Agli animali di proprietà, o detenuti a qualunque titolo, dovranno

essere garantiti controlli sanitari periodici, o comunque ogni volta si rendessero necessari, effettuati da Medici Veterinari che si occupano di animali d’affezione.

3       A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualunque titolo,

dovranno essere garantite adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, nonché alla regolare pulizia degli spazi di ricovero.

 

4       E’ assolutamente vietato tenere animali in spazi sprovvisti di idonei

Ripari dalle intemperie.

 

5       Il proprietario di femmine gravide di qualunque specie, dovrà

Comunicare all’anagrafe canina e felina del Comune di Soragna ogni parto con l’indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli, entro 30 giorni.

 

6       I proprietari o detentori di qualunque titolo, di cani devono provve

dere  a farli identificare mediante l’inserimento di microchip e iscrivere gli animali all’anagrafe canina del comune. Il cambio di proprietà dei cuccioli deve avvenire dopo che questi sono stati iscritti

all’Anagrafe canina

 

7        I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di gatti o furetti possono

far identificare mediante l’inserimento del microchip e iscrivere gli animali rispettivamente all’Anagrafe felina comunale e all’anagrafe dei furetti.

 

8                I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani, gatti e furetti

dovranno segnalare all’anagrafe canina, felina e dei furetti lo smarrimento entro 3 giorni.

 

9                La cessione di proprietà dell’animale o la sua morte o il        

cambiamento di residenza del proprietario dovrà essere comunicato all’Anagrafe Canina entro 15 giorni.

   

10           E’ vietato tenere animali privandoli dei necessari contatti sociali

tipici della  specie di appartenenza.

 

11           E’ altresì vietato detenere animali in terrazze o balconi per più di sei    

ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli purché protetti dalle intemperie, isolarli in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.

 

12           I proprietari, o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in 

Modo che non danneggiano o sporchino le proprietà pubbliche e private.

ART. 9 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

 

1        E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento

Lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni

2        E’ vietato tenere animali in isolamento o condizioni di impossibile

controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei contatti sociali tipici della loro specie.

3        E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di

trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli

roditori.

4        E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di

Strumenti cruenti ( collari elettrici, con punture ecc) o costrizioni fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l’espletamento delle normali esigenze fisiologiche

5        E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti  a

specie selvatiche.  E’ vietato l’addestramento intenso ad esaltare la naturale aggressività o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

6        E’ vietato utilizzare animali per pubblico divertimento in contrasto

alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e

combattimenti fra animali.

7        E’ vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per

qualsiasi scopo.

8        E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di

tempo, chiusi nei cofani dei veicoli o nel rimorchio privi della necessaria aerazione…

9        E’ vietato trasportare o custodire animali in condizioni e con mezzi

tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi.

10  E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di

locomozione in movimento.

11  E’ vietato tenere animali permanentemente al buio o a luce

artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare

esigenza biologica della razza.

12  E’ vietato all’allacciamento a nodo scorsoio.

13   E’ vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

14   E’ severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

15   E’ vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti del loro corpo più sensibili. E’ altresì vietato l’uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.

16   Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione sia più opportuna per il benessere della madre o dei cuccioli.

17  E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata

18   E’ vietata l’opera di potatura abbattimento degli alberi nel periodo

riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità     

19  E’ vietato tenere gatti legati alla catena, a corde e similari.

 

ART. 10  VIVISEZIONE DEGLI ANIMALI

 

Il comune di Soragna condivide le finalità ed i contenuti espressi nella legge regionale 1agosto 2002 n° 20 “norme contro la vivisezione”, promuovendo una efficace  azione di controllo e vigilanza sul territorio coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, Provincia e U.S.L.

 

ART. 11 -  PET-THERAPY

 

L’amministrazione Comunale promuove progetti di Pet-therapy, ossia terapia assistita con l’impiego di animali a persone con difficoltà fisiche e sociali.

A tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici e i mezzi di trasporto pubblico per cani di accompagnamento dei soggetto disabili e dei non vedenti.

 

ART. 12 -  CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO FAUNA

                    SELVATICA AUTOCTONA

 

1        E’ vietato sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e

commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo a quanto stabilito dalle norme vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia e della pesca, nonché delle normative sanitarie

2        In riferimento all’art.8 del DPR n. 357 del 08/09/1997, tutte  le

specie di cui all’allegato D- lettera a) sono sottoposte a particolare tutela, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli, sia che ritratti di uova piuttosto che larve. Analogamente sono sottoposte a protezione le aree in cui si è creato un habitat naturale a cui le stesse specie risultano legate per la loro sopravivenza.

3        Per quanto riguarda le generalità degli animali selvatici, vengono

evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

  

Art. 13  ABBANDONO DI ANIMALI

 

1       E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia

domestici che selvatici, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, nonché presso le strutture comunali di ricovero per animali randagi.

  

2       E’ consentita la liberazione in habitat idonei di animali appartenenti

alle specie autoctone provenienti da Centri di Recupero autorizzati

ai sensi delle normativa vigente in materia.

 

Art. 14   ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

 

1       L’alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.

2       La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l’accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.

3       E’ sempre vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

 

Art. 15- AVVELENAMENTO DI ANIMALI

 

1        E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi

modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose ,o altre sostanze tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali.

2        I medici Veterinari operanti all’interno del territorio comunale sono

obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione, ove è possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico dell’animale, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

 

3        Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo

Pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente potrà emanare provvedimenti di limitazione alle attività venatorie o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamenti di altri animali o persone.

 

4        Il sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica

del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

 

Art. 16  ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

 

E’ assolutamente vietata ogni forma di accattonaggio con l’utilizzo di animali non identificati (microchip o tatuaggio) e con animali detenuti in scarse condizioni di salute, in tal caso e previsto il sequestro esecutivo

 

ART. 17  ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI

 

Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere segnalate mediante l’istallazione di idonei cartelli e dissuasori di traffico.

 

ART. 18 ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI MEZZI DI TRASPOTO 

                PUBBLICO

 

E’ consentito l’accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Soragna nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, per i cani e obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.

I proprietari, o detentore a qualsiasi titolo, che conduca animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o alcun danno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati su mezzi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche

 

ART. 19 DIVIETO DI OFFRIRE  ANIMALI IN PREMIO,

                VINCITA, OPPURE OMAGGIO.

 

 E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi o in omaggio ovvero per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.

 

La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste o ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato o all’albo regionale ovvero degli enti giuridici, nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.

 

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento

ART. 20  ESPOSIZIONE DI ANIMALI

 

1       E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico

Animali in gabbie, recinti, vetrine per un periodo superiore alle quattro ore giornaliere e comunque tale da arrecare danni alla salute ed al benessere degli animali stessi. Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l’esercente affigge un apposito avviso, ben visibile all’esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

 

2       Il ogni caso gli animali in esposizione per il tempo consentito dal

presente regolamento devono sempre essere detenuti in condizioni sia igieniche che microclimatiche idonee alla specie a cui appartengono.

     

3       Agli stessi animali in esposizione devono essere garantiti alimenti e

acqua necessari

 

4       Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita

e/o l’esposizione di animali contestualmente alla domanda di permesso, dovranno indicare l’orario di  esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali, protetti dal sale e dalle intemperie, fornendo loro cibo e acqua e lettiera necessari, in caso che l’attività riguardi anche volatili valgono

le disposizioni del successivo  art 36       relativo alle dimensioni delle gabbie

 

5       E’ vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi

commerciali non indicati per il commercio di animali, (ristoranti, centri commerciali, discoteche..) con esclusione degli acquari o gabbie per uccelli sempre che rientrino negli articoli della detenzione.

     

6       Nei confronti dei responsabili degli esercizi di cui al comma 1 e 4

del presente articolo, che non ottemperino alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, sarà ordinata la chiusura temporanea dell’attività oltre che l’applicazione di relativa sanzione amministrativa.

 

 

TITOLO IV  -      CANI

 

Art. 21  TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA

 

L’amministrazione comunale  ai sensi della normativa vigente – “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” n 281/1991 e L.R. R.E.R. n° 27/2000 “nuova norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” in collaborazione con AUSL e associazioni animaliste, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo-animale ed in particolare:

 

a)    interventi per la tutela e la vigilanza contro i maltrattamenti della

popolazione canina e contenimento del fenomeno del randagismo

b)    gestione dell’Anagrafe canina e felina Telematica

 

c)    realizzazione di strutture comunali o intercomunali di ricovero

anche di prima accoglienza di animali randagi o persi.

 

d)    Campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli

animali randagi o detenuti nei canili

 

 

ART. 22  ATTIVITA’ MOTORIA DEI CANI

1        Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno,

l’opportuna attività motoria

 

2        I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari

uscite giornaliere.

 

3        I cani custoditi in box o recinti devono poter effettuare almeno

due uscite giornaliere

    

ART.  23   DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

 

E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori a otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza metri 2 dal terreno, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo, le ciotole dell’acqua e del cibo.

 

E’ vietato l’ impiego dei collari con aculei interni, a nodi scorsoi, con dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici, o agiscono con sostanze chimiche.

 

Art. 24  CARATTERISTICHE DEI RECINTI E DEI RICOVERI

 

1       I cani  devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione 

dell’animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato per la taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione antisdrucciolo, non devono essere ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti ed avere una recinzione abbastanza alta.

Il ricovero, cuccia, deve essere di dimensionato alla taglia del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie,  

     deve essere di materiale lavabile, disinfettabile, sistemato nella parte

     coperta e più riparata del recinto o abitazione

 

2       Per i cani custoditi nei recinti la superficie di base non dovrà essere

Inferiore a metri quadrati 15, ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli solo in fase di allattamento.

Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

 

ART.  25  ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

 

1       Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito

l’acceso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini

      e i parchi

 

2       E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario anche

la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

 

3       E’ vietato ai cani l’accesso in aree destinate o attrezzate giochi per

bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto

 

ART. 26  AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

 

Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche da apposite attrezzature.

 

Negli spazi a loro destinati, i cani possono effettuare un’adeguata attività motoria libera, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, in ogni caso i cani non devono arrecare nessun danno a piante, animali o strutture presenti

 

ART. 27  ACCESSO DEGLI ANIMALI NEI PUBBLICI ESERCIZI

 

   I cani accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo hanno

   libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in  

   tutti i locali dove si svolge un’attività commerciale e nei pubblici

   esercizi, fatte salve le prescrizioni dell’autorità sanitaria per le tipologie

   di  esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque  si

    manipolano e si vendono prodotti alimentari, è facoltà del gestore

   dell’attività commerciale stessa, vietarne l’accesso

 

     I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali

nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio, e qualora hanno manifestato comportamenti aggressivi anche idonea museruola, avendo comunque cura che gli stessi non sporchino e che non creino disturbo o nocumento alcuno.

 

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno

libero accesso, a tutti gli uffici comunali.

 

L’uso della museruola non sarà obbligatoria per quei cani che, per

conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

 

ART. 28  OBLIGO DI RACOLTA DELLE DEIEZIONI

 

1           I proprietari o detentori a qualunque titolo degli animali, fatta

eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2           L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area

       pubblica 

 

ART. 29  RINUNCIA DI PROPRIETA’

 

1 Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della

   proprietà, come previsto dall’art.12 della L.R. 27/2000, dovrà fornire

   adeguata documentazione e sarà cura del Comune controllarne la

   veridicità; L’accettazione sarà comunque subordinata e gestita mediante

   criteri di priorità.

 

2  In caso di rinunce di proprietà ripetitive e non supportate da inderogabili

    necessità, anche di cucciolate,l’autorità competente emetterà motivato

    provvedimento che vieti la detenzione di cani o gatti all’interessato

TITOLO V    GATTI

 

ART.  30  TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE

                   FELINA

1        Il Comune di Soragna ai sensi della “Legge quadro in materia di

animali di affezione e prevenzione del randagismo “ n°2811991 e

della Legge Regionale “nuove norme per la tutela e il controllo della

popolazione canina e felina” n° 27/2000, tutela la salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

2        assicura , d’intesa con AUSL e con le associazioni animaliste locali,

il censimento e la gestione delle colonie feline presenti nel territorio,

3        supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate

dal Servizio Veterinario dell’AUSL, con successivo reinserimento  

           nel loro habitat originario.

4        consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per

comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il

loro utilizzo per scopi di sperimentazioni,

     5   vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga      

           esclusivamente alle condizioni definite dal regolamento di Polizia

           Veterinaria n° 320/1954 e con modalità previste dall’art22 4°

           Comma della L.R. N° 27/2000,

    

ART. 31 DETENZIONE GATTI DI PROPRIETA’

 

1       E fatto assoluto divieto detenere i gatti, anche per breve periodo, in

terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione. E’ altresì vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere,tenerli legati o in ogni caso maltrattati.

2       L’abbandono dei gatti neonati e la palese mancata custodia dei gatti

posseduti comportano la violazione dell’obbligo di non abbandono

3       Sono assolutamente perseguiti i casi di abbandono e di maltrattamento dei gatti  

ART. 32  GESTIONE COLONIE FELINE

 

Per  “gatto libero” si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, è una caratteristica etologica del

Gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie

Felina di avere un riferimento territoriale o  habitat dove svolgere le funzioni vitali. ( cibo, riposo…)

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Per “ habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indispensabile dello Stato

Il Comune di Soragna riconosce l’attività volontaria dei cittadini che, come gattofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, e promuove corsi di formazione in collaborazione con gli altri organi preposti presenti sul territorio.

Il personale gattofilo è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto.

 

Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti

Dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente dimorano, eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con le competenti AUSL e associazione animalista, ed per

comprovate e documentate esigenze ambientali.

E’ vietato a chiunque ostacolare od ad impedire l’attività di gestione di una

colonia felina o di gatti liberi asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo, cura…

ART. 33  ANAGRAFE FELINA COMUNALE

Il Comune di Soragna, istituisce l’anagrafe felina, i cui scopi sono:

a)    contenere il più possibile la popolazione felina selvatica;

b)   consentire al Comune di effettuare una conoscenza dinamica ed un dettagliata mappatura delle colonie feline in stato di libertà

c)    l’iscrizione all’Anagrafe felina comunale è fatta a cura del proprietario ed è facoltativa

d)   al fine di poter controllare il fenomeno del randagismo felino,coloro che sono già in possesso di gatti, possono iscrivere gli animali all’Anagrafe Felina Comunale

 

 

 TITOLO VI RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI 

ART. 34 MODALITà DI DETENZIONE E MISURE DELLE GABBIE 1. Conigli.I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie nondevono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni alconiglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido,assorbente e atossico.E’ vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica ovetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattrovolte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettere all’animalela stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimentodell’animale stesso.E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere Loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei Conigli in transito presso negozianti è fissta in 0,5 mq., con un’altezza non25 m2 per ogni ulteriore esemplare.2. Furetti.Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a inferiore a 40 cm., aumentata di 0,0,5 metri quadri, con un’altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.E’ vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essereloro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.3. Piccoli roditori.Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devonoavere una base minima di 0,24 metri quadri, con un’altezza minima di 30 cm,fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogniulteriore coppia.Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristichearrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all’animale un volumeminimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25metri quadri.  TITOLO VII   VOLATILI

 ART.35 DETENIZONE DI VOLATILI 1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere espostea condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del ciboall’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenutipossibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili natiliberi.3. E’ vietato tenere volatili legati al trespolo.4. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenuteall’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.5. E’ vietato lasciare all’aperto, durante la stagione invernale, specieesotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione. 

ART.36 DIMENSIONI DELLE GABBIE O VOLIERE 1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni motorie connesse allecaratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioniminime che devono avere le gabbie che li accolgono:a) per uno, e fino a due esemplari adulti due lati della gabbia dovrannoessere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misuradell’apertura alare del volatile più grande; l’altezza delle gabbie nonpotrà essere inferiori al lato più lungo.b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi

inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie

ART.37 CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI IN        AMBITO URBANO 1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle areepubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazionidei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapidaproliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e conla vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari odei responsabili i seguenti interventi:- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino dellecondizioni igieniche;- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizionisfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento deglianimali. 

 ART. 38  TUTELA SPECIE PROTETTE QUALI RONDINE,         RONDONE E BALESTRUCCIO1 E’ fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi e le uova di rondine, rondone e balestruccio 2  Sono ammesse deroghe al divieto di cui al comma 1 del presente articolo, solo al di fuori del periodo di nidificazione ( dal 15 marzo al 15 settembre) in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, previa autorizzazione dell’ Ufficio Igiene pubblica, Veterinaria e Decoro urbano e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI 

 ART. 39 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE ACQUARI  1.  Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore ad un litro percentimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve dimateriale trasparente.3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione el’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e ditemperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specieospitate.4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno esseretenuti possibilmente in coppia. 

ART. 40 ITTIOFAUNA 1. E’ fatto divieto di:- lasciare l’ittiofauna in vasche senza l’ossigenatore ed a temperature nonconformi alle esigenze fisiologiche della specie;- porre l’ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;- conservare ittiofauna viva fuori dall’acqua anche se posta sopra alghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi /applicabile nei casinon contemplati dall’art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);- vendere o conservare ittiofauna viva all’acquirente non immersanell’acqua;- cucinare e/o bollire vivi l’ittiofauna e/o i crostacei che devono essereuccisi immediatamente prima di essere cucinati.2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per leattività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.  TITOLO IX  EQUIDI 

ART.41  EQUIDI 1. Oltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno esserecustoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate: BOX POSTAEquidi da corsa  3 m. x 3.5 m.Equidi selezionati da riproduzione Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m.Fattrice + redo 4 m. x 4 m.Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino) 3 m. x 3.5 m. 2.20 m . x 3.5 m.Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 2.5m. x 3 m. 1.8 m. x 3 m.Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. –pony-)2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m. 2. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media(2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);E’ fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all’aperto,deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia);Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione edevono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essereautorizzata dal Comune di Monza su parere dei Servizi Veterinari dellaASL, in seguito a motivata richiesta.6. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare laposizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesialla regione degli zoccoli.7. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all’esterno pertutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro lapossibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.8. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati ofiaccati.

 TITOLO X  DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 42    SANZIONI

La violazione alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di grado superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata a seconda delle violazioni, nel seguente modo:

- per l’inosservanza delle norme di cui gli articoli 8, 9, 12, 14, 19, 35, 40,

  si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a euro 500,00.

- la malcustodia ripetuta degli animali di proprietà è equiparata

   all’abbandono, in accordo con quanto disposto dall’art. 12 L.R.  R.E.R.

   n. 27/2000, pertanto si applica la sanzione amministrativa prevista  

   dall’art. 30 comma 1, lettera e) della medesima L.R. fatte salve eventuali

   responsabilità penali

-  Relativamente all’art. 36 le sanzioni si applicheranno dopo un periodo di

    adeguamento di almeno 18 mesi dall’entrata in vigore del presente

    regolamento

-   per l’inosservanza delle norme di cui gli articoli 15, 18, 23, 39, si

     applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 450,00

-   per le inosservanze agli articoli 16, 26,27,28,29,34,37 si applica 

     la sanzione amministrativa di euro 25,00 a euro 150,00

 

- chiunque impedisca e/o ostacoli l’effettuazione degli atti di accertamento

   di cui all’art 13 della legge n. 689/1981 (l’assunzione di informazioni, la

    raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla

    privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o

    detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengono

    necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni del presente

    Regolamento, è soggetto fatta salva l’applicazione della legge penale, ad

    una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 495,00

 

- Art. 43 - Vigilanza. 

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gliappartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli ausiliari ad esso preposti, leGuardie Zoofile Volontarie di associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute e convenzionate con il comune , le guardie zoofile volontarie di AIDAA , OIPA ed Enpa le Guardie Ecologiche Volontarie.

2. Parimenti, la Polizia Municipale provvederà ad effettuare controlli alfine di far rispettare l’obbligo della identificazione e dell’iscrizioneall’anagrafe canina, ex art. 5 comma 2 e 3 della legge 281/91 

 Art. 44 - Incompatibilità ed abrogazione di norme. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tuttele norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altredisposizioni comunali. 

 Art. 45 – Integrazioni e modificazioni. 1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato odintegrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali,regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animalid’affezione.

  Art. 46 – Collaborazione tra Associazioni. 1. Per le tematiche contemplate o eventualmente non previste nel presenteregolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazionianimaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sulterritorio a livello nazionale e locale. 

 Art. 47 – Danni al Patrimonio Pubblico 1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento,in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di unacarente sorveglianza dei propri animali, l’Amministrazione Comunale esigeràdal trasgressore il risarcimento del danno calcolato. 


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